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È necessario o no il certificato medico per il
rientro a scuola di un alunno o di un operatore scolastico a
seguito di assenza per malattia?
A fare chiarezza su un dubbio circolato all'avvio dell'anno
scolastico ed educativo tra famiglie, presidi, pediatri e medici
di base è intervenuta una circolare della Direzione centrale
Salute della Regione Friuli Venezia Giulia, su sollecitazione del
vicepresidente con delega alla Salute, Riccardo Riccardi e
dell'assessore all'Istruzione Alessia Rosolen.
La circolare si rifà al Dpcm 7 settembre 2020 e alle linee di
indirizzo "Indicazioni operative per la gestione di casi e
focolai di Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell'infanzia - Certificazioni e attestazioni per la riammissione
ai Servizi educativi, alle Scuole e in servizio degli studenti e
degli operatori scolastici".
In via generale la certificazione è necessaria ogni qual volta la
sintomatologia faccia riferimento al Covid-19.
Pertanto, nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico
presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di
37,5°C o un sintomo compatibile con Covid-19 (tosse, difficoltà
respiratoria, naso che cola o congestione nasale, mal di gola,
cefalea, sintomi gastrointestinali nausea/vomito, diarrea,
perdita o alterazione di gusto e olfatto), dovrà restare a casa e
rivolgersi al medico. Se il tampone darà esito negativo, il
soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le
indicazioni del pediatra o del medico di base che redigerà una
attestazione che il bambino/studente può rientrare a scuola
poiché è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di
prevenzione per Covid-19.
Qualora invece l'esito del tampone per Covid-19 sia positivo, per
il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica
(cioè la totale assenza di sintomi) e la conferma di avvenuta
guarigione da parte del Dipartimento di prevenzione.
In tutti gli altri casi di assenza dai servizi educativi o da
scuola, che non abbiano alcuna connessione con la sintomatologia
da Covid-19 (ad esempio per una frattura), non vi è obbligo di
certificato medico di riammissione a scuola, come stabilisce la
Legge regionale 21/2005 per il territorio del Friuli Venezia
Giulia.
Da parte di Riccardi e Rosolen giunge un "richiamo a famiglie,
insegnanti e operatori scolastici affinché sentano propria la
massima assunzione di responsabilità nei confronti del rispetto
delle norme di prevenzione anti Covid-19 e si attengano in primis
all'indicazione di non mandare a scuola o ai nidi di infanzia i
propri figli se presentano sintomi riconducibili all'infezione da
coronavirus. È il minimo rispetto che dobbiamo a quanti hanno già
sofferto, a quanti si stanno ancora adoperando per combattere la
pandemia e a quanti confidano in una ripresa in sicurezza di
tutte le normali attività della vita quotidiana".
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